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Spesometro 2° semestre 2018: rinvio al 30 aprile 2019

 

Slitta al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello spesometro. Ad annunciare la proroga della scadenza,  attualmente fissata al 28 febbraio 2019, è stato il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci al termine del tavolo tecnico tenutosi il 13 febbraio 2019 per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore, rimandando ad un D.P.C.M. l’ufficializzazione della proroga.

 

Analizziamo di seguito quali sono i soggetti interessati a questo adempimento.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. L’adempimento riguarda, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA, obbligate ad inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione)  comprese quelle  in regime forfetario legge 398/91.

Soggetti esclusi dalla comunicazione

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

Operazioni da inserire nella comunicazione

Vanno comunicate con riferimento al secondo semestre 2018:

  • le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’importo fatturato
  • le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa
  • le note di variazione

 

Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

  • alle entrate d. “istituzionali” quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
  • alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ASD in regime fiscale Legge 398: non devono inserire i dati delle fatture ricevute 

Il “nuovo” articolo 21 del D. L. 78/2010 così come modificato dall’articolo 4 del D. L. 193/2016 dispone infatti che l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.

Quindi a partire dal 1 gennaio 2017, i soggetti in “Regime 398”,  diversamente dal passato,  non tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto non  devono più includere queste fatture nello spesometro.

 

Tale interpretazione è confermata dalla Circolare 1 del 7/2/2017 che stabilisce che i soggetti in “Regime 398” “non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perchè, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo di registrazione”.

 

Contenuto della comunicazione

I dati da comunicare sono quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art.21 del dpr n. 633/1972

La comunicazione, compilata in forma analitica (a differenza del vecchio Spesometro che consentiva l’invio dei dati anche in forma aggregata), dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  2. b) la data ed il numero della fattura;
  3. c) la base imponibile;
  4. d) l’aliquota applicata;
  5. e) l’imposta;
  6. f) la tipologia dell’operazione.

I dati relativi alle fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate poiché transitate tramite il sistema di interscambio, e per tale ragione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. Come chiarito dalla circolare 1/E del 07/02/2017, la comunicazione dati fattura potrebbe comunque includere, se dovesse risultare più agevole, anche i dati delle fatture elettroniche. Tale operazione non è considerata dall’agenzia delle entrate come errore.

Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione ogni altro incasso e pagamento non documentato da fattura (scontrini, ricevute fiscali, scheda carburante) ed in generale i dati contenuti in altri documenti.

Riepilogando rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione
  • ogni altro incasso/pagamento non documentato da fattura

 

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal contribuente
  • tramite un intermediario abilitato

 

Sanzioni e ravvedimento operoso 

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

E’ prevista una riduzione del 50% della medesima sanzione, entro limite massimo di Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni per omessa/errata trasmissione dati fatture emesse/ricevute (ex Spesometro) tenendo conto della correlazione con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA fissata al 30 aprile di ogni anno.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione e applicando alla sanzione le riduzioni previste dalle norme sul ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Sanzione ridotta da Ravvedimento Se il versamento avviene …
1/9 del minimo entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, Anno n
1/8 del minimo entro 30 Aprile anno n +1, dall’omissione o dall’errore
1/7 del minimo entro 30 Aprile anno n +2, dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimo entro 30 Aprile anno n +6, dall’omissione o dall’errore
1/5 del minimo Fino alla notifica dell’atto impositivo