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Il 28 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il nuovo elenco permanente del 5 per mille che comprende gli enti regolarmente iscritti nel 2018.
Tra gli enti che possono beneficiare del 5 per mille compaiono anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2019.
L’iscrizione al riparto del 5‰, dunque, non ha più validità annuale: l’ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.

Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha infatti semplificato gli adempimenti per accedere al cinque per mille dell’Irpef.
eliminando, per gli enti regolarmente iscritti nell’esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l’obbligo di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La circolare 5/E del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti sulle modifiche normative.

ASD – Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
In particolare, le ASD, che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:
• costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
• possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
• affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
• presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
• effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Quali ASD devono ripresentare la domanda nel 2019
Le ASD di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte nel 2018 e quelle non inserite nell’elenco permanente (perché non regolarmente iscritte o perché prive dei requisiti previsti nel 2018) devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ed il software specifico messo a disposizione suo sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2019.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Avviso per la compilazione della domanda telematica delle Associazioni Dilettantistiche Sportive
Nel modello da utilizzare per l’iscrizione al 5 per mille 2019, nella SEZIONE II dedicata alle Associazioni Dilettantistiche Sportive, nel campo “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n………….”, le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione (in considerazione del nuovo applicativo CONI per l’inserimento nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – informazioni reperibili al link http://www.coni.it/it/registro-società-sportive/5-per-mille.html).
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche le associazioni che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2019, versando un importo pari a 250 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
La dichiarazione sostitutiva entro il 1° luglio 2019
Il legale rappresentante delle Asd che si iscrivono per la prima volta deve inviare al CONI territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità

Attenzione se cambia il rappresentante legale rispetto al 2018
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all’esercizio precedente.
Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 1 luglio 2019 (considerato che la scadenza ordinaria del 30 giugno è domenica) al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva,

indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità. L’invio è comunque possibile fino al 30 settembre 2019, versando però la sanzione di 250 euro.

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2019
Di seguito si riporta la tabella con i termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio.

Descrizione Associazioni sportive dilettantistiche
Termine presentazione domanda d’iscrizione se non presenti nell’elenco permanente :7 maggio 2019
Pubblicazione elenco provvisorio:14 maggio 2019
Richiesta correzione domande:20 maggio 2019
Pubblicazione elenco aggiornato:25 maggio 2019
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva agli uffici territoriali del Coni:1 luglio 2019
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro).: 30 settembre 2019