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Dopo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie del 5 per mille 2019 , la prossima data da ricordare è il 1 luglio 2019, l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio.

Questo adempimento riguarda:

  • le ASD che si sono iscritte nel 2019 per la prima volta nell’elenco dei beneficiari;
  • le ASD già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo l’invio della precedente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

LE ASD CHE GIA’ PRESENTI NELL’ELENCO PERMANENTE CHE NON HANNO VARIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nuova iscrizione

Per le  ASD che si sono iscritte nel 2019 per la prima volta nell’elenco dei beneficiari, il legale rappresentante deve inviare entro il 1 luglio 2019 (essendo il 30 giugno domenica) al CONI territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio utilizzando il  modello conforme a quello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed  allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità

Cambio del rappresentante legale rispetto al 2018

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all’esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 2 luglio 2019 (essendo il 30 giugno domenica) al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità.

Indicazioni sulla compilazione

Nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’Agenzia delle Entrate viene richiesto anche di indicare che “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n…….”.

In un avviso pubblicato dal CONI sulla pagina http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html  viene chiarito che “le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.

Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio

Ricordiamo che le ASD che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.